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Gli insegnanti che risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti previsto dalla pianta organica dello Istituto, sono inquadrati in soprannumero ed assegnati a posti corrispondenti o affini, vacanti in altri Istituti d'arte, ovvero a posti di scuola media annessa ad Istituto o Scuola d'arte. L'affinita' fra le cattedre e fra i posti e' dichiarata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;336~art2 · fonte del testo