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I posti di ruolo degli Istituti d'arte, istituiti a seguito di trasformazione di Scuola d'arte, che rimangono vacanti dopo l'inquadramento del personale di cui agli articoli precedenti, possono essere conferiti entro un anno dall'inquadramento stesso, con le medesime modalita', al personale di ruolo ordinario, anche appartenente a ruoli di Scuole statali di diverso tipo, che alla data di trasformazione presti servizio in posti corrispondenti o affini della scuola trasformata.

Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;336~art6 · fonte del testo