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Con le medesime condizioni e modalita' previste per il personale insegnante di ruolo dagli articoli precedenti, il personale insegnante di ruolo speciale transitorio e il personale direttivo ed insegnante appartenente a ruoli di Scuola d'arte di primo grado o a ruoli di Scuola d'arte non classificata, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio per almeno un quinquennio negli Istituti e Scuole d'arte, con qualifica non inferiore a "distinto", e' inquadrato in posti corrispondenti o affini di Istituti o Scuole d'arte che rimangano vacanti dopo l'inquadramento del personale direttivo e insegnante di ruolo. Alle condizioni predette sono parimenti inquadrati gli assistenti di ruolo alla direzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio di insegnante per almeno un quinquennio con qualifica non inferiore a "distinto".
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
