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Il personale assunto dal commissariato nelle categorie non di ruolo e' inquadrato nelle corrispondenti categorie del personale non di ruolo statale, previsto dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sempreche' in possesso del prescritto titolo di studio, conservando per intero l'anzianita' di servizio non di ruolo maturata presso il commissariato. Il personale di cui al precedente comma potra' essere collocato nei ruoli di cui alle tabelle 7° ed 8° allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1653, con le modalita' ed alle condizioni previste dalla legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;277~art4 · fonte del testo