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Il servizio prestato dal personale di cui all'articolo 2 presso il commissariato puo' essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto e' effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello. Stato. Il predetto personale ha facolta' di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;277~art6 · fonte del testo