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Per coloro che non si avvalgano della facolta' di opzione, di cui al secondo comma del precedente articolo, il valore di riscatto delle polizze, accese presso l'Istituto nazionale assicurazione dal commissariato a norma del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, e successive integrazioni, sara' versato per intero allo Stato. Detto valore sara' calcolato con riferimento alla data del decreto di inquadramento.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;277~art7 · fonte del testo