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Al personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti e' attribuito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio spettanti a qualsiasi titolo, l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello nuovo spettante in base alla qualifica di inquadramento.
Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
