A decorrere dal 1 marzo 1957 e fino a quando non saranno state fissate le dotazioni di personale dell'Ente autotrasporti merci, e' vietata all'Ente stesso ogni assunzione di personale non di diretta a sostituire unita' che, in servizio alla data del 28 febbraio 1957, cessino successivamente di appartenere all'Ente stesso per causa diversa da quella contemplata nel precedente art. 1. A decorrere dalla stessa data e' fatto divieto alla Gestione raggruppamenti autocarri di procedere a nuove assunzioni di personale. E' altresi' vietata ogni assegnazione di personale dei predetti Enti presso le Amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 28 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-08;970~art6 · fonte del testo