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Gli impiegati della Croce Rossa Italiana che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano distaccati nella posizione di comando presso i servizi dipendenti dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, in applicazione della legge 13 giugno 1952, n. 686, saranno inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo dell'Amministrazione centrale del tesoro, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, con decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra. Dalla stessa data ha inizio il computo della anzianita' di servizio di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
