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Tali impiegati saranno inquadrati, con la qualifica di avventizi, nelle categorie di cui alla tabella I allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in corrispondenza delle mansioni svolte dalla data della loro prima assegnazione ai servizi della Direzione generale delle pensioni di guerra. Per l'inquadramento nella prima e seconda categoria e' altresi' richiesto il possesso, alla data medesima, di uno dei seguenti titoli di studio:

  • a)il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da una Universita' o da altri Istituti di istruzione superiore, per la prima categoria;
  • b)il diploma di licenza di Istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di Istituto di istruzione professionale di terzo grado, per la seconda categoria.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

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