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Al personale medesimo e' attribuita la retribuzione stabilita per la categoria nella quale avviene l'inquadramento e verra' ad esso conservata, a titolo di assegno personale, l'eventuale eccedenza fra il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge a titolo di retribuzione o di altro assegno analogo, ed il nuovo trattamento economico spettantegli a titolo di retribuzione. Detto assegno personale sara' riassorbito nei successivi aumenti periodici della retribuzione ed e' utile agli effetti di cui al secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Testo in vigore dal 4 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
