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Il personale predetto sara' collocato nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo le norme stabilite dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni. L'anzianita' prevista dall'art. 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data in cui gli impiegati medesimi saranno inquadrati nelle categorie del personale avventizio, a norma degli articoli precedenti. La domanda di collocamento nei predetti ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianita' di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora detta anzianita' sia stata gia' compiuta a tale data. Il collocamento nei ruoli aggiunti non puo' comunque avere effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

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