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Il personale predetto potra' riscattare, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio prestato alle dipendenze della Direzione generale delle pensioni di guerra come servizio non di ruolo ai sensi del precedente art. 1.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

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