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I posti di preside e direttore sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami ai professori di ruolo ordinario che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio in qualita' di insegnante o di capo di istituto negli istituti d'istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni. Per il concorso ai posti di preside degli istituti di secondo grado e' fatta tuttavia eccezione del requisito dell'appartenenza ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola nei riguardi dei professori di ruolo di istituti di primo grado, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istituti di secondo grado. A detto concorso possono partecipare altresi' coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno otto anni di servizio in qualita' di preside o di direttore incaricato nelle scuole contemplate nel precedente articolo ed abbiano superato uno dei concorsi di cui ai seguenti articoli 3 e 4. L'esame di concorso si svolgera' secondo le norme dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Testo in vigore dal 18 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-21;1052~art2 · fonte del testo