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Le cattedre di ruolo sono conferite, mediante concorso per titoli e secondo le modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualita' di capo di istituto o abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno cinque anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso.

Testo in vigore dal 18 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-21;1052~art3 · fonte del testo