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Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono applicabili, per la prima copertura del posto di preside e delle cattedre di ruolo, anche alla scuola media di Ortisei - che, con decorrenza dal 1 ottobre 1952, viene trasformata in scuola media con ordinamento speciale - per la quale la tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento verranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro. Alla scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei, salvo quanto sara' disposto con il decreto di cui al precedente comma, si applicano le norme relative alle scuole medie, comprese quelle concernenti gli oneri degli Enti pubblici locali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo il requisito relativo alla lingua tedesca previsto dall'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, deve intendersi riferito alla lingua ladina. Il titolo di studio conseguito nella scuola di cui al primo comma ha lo stesso valore di quello conseguito nel corrispondente tipo di scuola in lingua italiana, ad ogni effetto previsto dalle disposizioni in vigore, compreso il passaggio per il trasferimento ed il proseguimento degli studi in altre scuole.
Testo in vigore dal 18 novembre 1957 al 16 dicembre 2010
