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Ai vincitori del concorso previsto dal precedente articolo 4, la carriera sara' fatta decorrere - una volta raggiunto il grado di ordinario ed ai soli effetti giuridici - dall'inizio del servizio valido per l'ammissione al concorso medesimo, escluso il periodo di tempo anteriore al 1 gennaio 1948.

Testo in vigore dal 18 novembre 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-10-21;1052~art6 · fonte del testo