Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nell'istituto di cui all'articolo 1 per almeno cinque anni dal passaggio in ruolo, la camera, agli effetti giuridici, sara' fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1 ottobre 1966.

Testo vigente dal 26 marzo 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-02-03;76~art4 · fonte su Normattiva