Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nello anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984. L'assegnazione della sede e' disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalita' analoghe a quelle previste dal precedente articolo 36, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36. Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 35. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo. Il mantenimento in servizio e' limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorita' rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 15.4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

la Corte Costituzionale (in s.s. relativa alla G.U 3/12/1986 n. 57) ha dichiarato L'illegittimita' costituzionale dell'art. 37 nella parte in cui non prevede l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81, e inoltre nella parte in cui non consente ai supplenti in servizio nella scuola ordinaria di usufruire del trattamento disposto a favore dei supplenti nei corsi CRACIS ex art. 46, secondo comma, della stessa legge n. 270 del 1982.

Testo vigente dal 4 dicembre 1986

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 138/1988

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1988

    La gia` intervenuta dichiarazione di illegittimita` delle norme denunciate rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che le concerne; ne`, mancandone i presupposti, e` possibile l'estensione in via conseguenziale (ai sensi dell'art. 27 legge n. 87 del 1953) dell'illegittimita` ad altre norme. (Questione di legittimita` costituzionale degli artt. 35, 37 e 57 della l. 20 maggio 1982, n. 270 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - relativamente: a) alla esclusione, dai benefici disposti per gli insegnanti incaricati nell'anno 1980/1981, dei supplenti annuali nominati dai Provveditori per l'anno 1981/1982; b) alla esclusione dei supplenti della scuola ordinaria dai benefici disposti per i supplenti nei corsi 'CRACIS'). - S. n. 249/1986.

    Art. 97 cost. · Art. 35 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 37 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 57 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 249/1986

    Illegittimità dichiarata
    28 novembre 1986

    La mancata considerazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo (desumibile dai lavori preparatori e dal contesto delle disposizioni della l. 20 maggio 1982, n. 270) di dettare una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella quale l'anno scolastico 1980-81 appare come termine ad quem solo perché erroneamente si reputava che l'iter bicamerale di approvazione della legge avrebbe potuto concludersi prima del successivo anno scolastico. Pertanto sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 97, comma primo, Cost. - gli artt. 35, comma quarto, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 nella parte in cui non prevedono l'estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici (sessione riservata di esami di abilitazione e conseguente immissione in ruolo) ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81.

    Art. 35 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 37 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 57 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente · Art. 38 Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-20;270~art37 · fonte su Normattiva