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A favore del personale docente della scuola elementare e di quella secondaria in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, e a favore del personale docente negli istituti di istruzione artistica di ogni grado, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni della legge 11 giugno 1950, n. 416, la carriera sara' fatta decorrere - una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici - dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali. Qualora, per gli insegnanti di istruzione artistica, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative di e determinarono l'impedimento a partecipare ai concorsi a cattedre o comunque ad insegnare negli istituti statali non risultino banditi concorsi, la carriera sara' fatta decorrere dalla piu' favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1957 al 8 gennaio 1958

urn:nir:stato:legge:1956-12-08;1429~artunico · fonte del testo