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A favore del personale docente della scuola elementare e di quella secondaria in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323, e a favore del personale docente negli istituti di istruzione artistica di ogni grado, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato con modificazioni della legge 11 giugno 1950, n. 416, la carriera sara' fatta decorrere - una volta raggiunto il grado di ordinario e ai soli fini giuridici - dalla data di assunzione in servizio dei vincitori del concorso al quale non avevano potuto partecipare a causa delle persecuzioni politiche o razziali.1 Qualora, per gli insegnanti di istruzione artistica, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative di e determinarono l'impedimento a partecipare ai concorsi a cattedre o comunque ad insegnare negli istituti statali non risultino banditi concorsi, la carriera sara' fatta decorrere dalla piu' favorevole data di immissione nei ruoli senza concorso di insegnanti della stessa materia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 1957, n. 1204
1La L. 11 dicembre 1957, n. 1204 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le espressioni "personale docente della scuola elementare e di quella secondaria" e "personale docente negli Istituti di istruzione artistica di ogni grado" contenute nel comma primo dell'articolo unico della legge 8 dicembre 1956, n. 1429, si riferiscono non solo agli insegnanti ma anche agli ispettori e ai direttori didattici delle scuole elementari statali e ai direttori delle scuole secondarie statali e degli Istituti statali di istruzione artistica di ogni grado".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010
