Il primo comma dell'art. 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e' cosi' modificato: "L'inscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni:

  • a)abbia compiuto 60 anni di eta' con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di eta' o 35 anni di assicurazione. Detti limiti di eta' sono ridotti rispettivamente a 55 e 60 anni per le donne;
  • b)sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione". L'art. 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e' abrogato.

Testo vigente dal 28 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art12 · fonte del testo