Il limite stabilito dal secondo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con la estensione prevista dall'art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e' elevato a lire 1.440.000 annue. Detto limite potra' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.
Testo vigente dal 28 luglio 1952
