L'art. 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 14 della legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, e' abrogato. Se l'inscritto compie il sessantesimo anno di eta', se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna e non si avvalga della facolta' di cui al precedente art. 8 e anche prima, se sia accertata la inabilita' al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 5 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni o integrazioni, e cio' anche quando l'inscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione. In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920, computabili in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15%. La corrispondente quota di pensione base e' a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo art. 21. Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli e' liquidata una quota di pensione supplementare eguale a dodici volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilita' delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Tale pensione supplementare e' per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidita, la vecchiaia e i superstiti, puo' ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto e' disposto dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391. Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti non e' in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Testo vigente dal 28 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art9 · fonte del testo