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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di disoccupazione susseguenti ad un periodo di navigazione per i quali e' corrisposta l'indennita' ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sono considerati, come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per detti periodi si computera' come versato a favore dei singoli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato. Per i tubercolotici inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge. Per detti periodi si computa come versato a favore dei singoli inscritti il contributo calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati alla Gestione speciale nell'ultimo anno. Per i periodi di malattia e di invalidita' temporanea per infortunio e per i periodi di servizio militare sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Sono parimenti computati utili ai fini del diritto a pensione e della misura della pensione stessa i periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860. Per la copertura dell'onere relativo sara' annualmente trasferita al Fondo di ripartizione della Cassa predetta una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio versato alla Cassa per la generalita' degli inscritti.

Testo in vigore dal 28 luglio 1952 al 12 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art22 · fonte del testo