Articolo abrogato dalla l. 12 agosto 1962, n. 1338.
Abrogato dal 1 luglio 1962
Articolo abrogato dalla l. 12 agosto 1962, n. 1338.
Abrogato dal 1 luglio 1962
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1952 al 1 luglio 1962. 21 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare annuo della pensione integrata non puo' superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art11 · fonte del testo