I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 260, e dell'art. 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267, continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319.
Testo vigente dal 28 luglio 1952
