Per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi del precedente articolo, le competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno moltiplicate per 70 quelle di importo non superiore a lire 350 mensili, per 65 quelle di importo corrispondente a 400 lire mensili e per 60 quelle di importo di 450 lire mensili e superiori. Con lo stesso procedimento saranno riliquidate le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data, ma in base a competenza media formata esclusivamente o con il concorso delle competenze di cui alla tabella B allegata alla legge 26 ottobre 1919, n. 1936, saranno riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1 gennaio 1920 come se compiuta a decorrere da detta data. In nessun caso la pensione potra' essere inferiore a lire 96.000 annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilita'. 2 La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito. Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del precedente e del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto trattamento. A tale fine la pensione predetta sara' considerata unitamente alle altre pensioni ed assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa. La pensione di invalidita' decorre o dal giorno in cui l'invalidita' stessa viene riconosciuta su domanda dell'interessato, o dalla data in cui l'inscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244. La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori ed i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o del pensionato, sempreche' da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'inscritto o del pensionato stesso. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 ottobre 1960, n. 1183

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La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 10) che "i trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilita'".

Testo vigente dal 12 novembre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1952 al 12 novembre 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 ottobre 1960, n. 1183

    La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 10) che "i trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art7 · fonte del testo