Ai fini della determinazione della media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, dette retribuzioni vanno riferite a quelle in atto per gli inscritti aventi pari grado e anzianita' di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Le pensioni della Gestione speciale liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del regio decreto 2, settembre 1912, n. 1058, saranno maggiorate di 39 volte. 2 Per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1939 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della maggiorazione predetta, sara' provveduto alla loro riliquidazione silla base della media delle retribuzioni vigenti nell'anno 1937, corrispondenti a quelle godute nell'ultimo triennio di Servizio. Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, i contributi accreditati ai conti individuali di cui all'art. 6 del regio decreto stesso, dal 1 gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno considerati, ai fini della liquidazione e riliquidazione della pensione, nella misura in cui sarebbero stati se versati nell'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianita'. La predetta maggiorazione di 39 volte si applica alle pensioni dei fondi Lloyd Triestino e Adria nella misura in atto anteriormente al 1 aprile 1943. 2 In nessun caso la pensione potra' essere inferiore a lire 96.000 annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilita'. 2 I trattamenti minimi di cui sopra sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico, minore di 18 anni o inabile al lavoro. Il supplemento di pensione, di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e' ragguagliato a dodici volte il totale dei contributi versati all'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia. La disposizione del sesto comma non si applica ai titolari di piu' pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia, e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito. Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sara' apportata alla misura di detto trattamento. A tale fine la pensione predetta sara' considerata unitamente alle altre pensioni e assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 ottobre 1960, n. 1183

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1958

La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte" e ha inoltre disposto (con l'art. 10) che "I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilita'".

Testo vigente dal 12 novembre 1960

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1952 al 12 novembre 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 ottobre 1960, n. 1183

    La L. 12 ottobre 1960, n. 1183 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 15 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1958, rispettivamente da 39 a 50 volte e da 31 a 50 volte" e ha inoltre disposto (con l'art. 10) che "I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma sesto, della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella misura di lire 15.000 mensili per le pensioni dirette e lire 10.000 mensili per le pensioni di riversibilita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art14 · fonte del testo