I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1 luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia, a termine degli articoli 5, 6 e 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ancorche' l'inscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra. Non potra' tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'inscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di eta' o di inabilita' alba, navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara. L'effettivo trasferimento dei contributi ha luogo al momento della liquidazione della pensione nei casi previsti e secondo le norme stabilite dall'art. 9 della presente legge. Le persone che contribuiscono ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, non possono contemporaneamente contribuire alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il contributo previsto dal secondo comma dell'art. 3 della presente legge, per le persone di cui al precedente comma, e' a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Testo vigente dal 28 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;915~art10 · fonte del testo