Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarie di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.
Testo vigente dal 21 febbraio 1955
Le somme introitate a seguito di addebiti per perdite od avarie di materiali dovute a colpa, negligenza o dolo, saranno fatte affluire al bilancio dell'entrata.
Testo vigente dal 21 febbraio 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-02-02;30~art4 · fonte del testo