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Il Ministero della sanita' e' autorizzato a rimborsare alle Amministrazioni provinciali le somme da questo anticipate, fino al 30 giugno 1952, per il pagamento di stipendi o altri assegni alle assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali non di ruolo del cessato Alto Commissariato per l'igiene la sanita' pubblica.

Testo in vigore dal 17 maggio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-04-19;271~art1 · fonte del testo