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Il rimborso viene effettuato in base al rendiconto presentato dalle Amministrazioni provinciali creditrici, vistato dal prefetto, indicante l'ammontare delle somme da rimborsare, il periodo cui si riferiscono e la causa dei crediti. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dall'Amministrazione provinciale.

Testo in vigore dal 17 maggio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-04-19;271~art2 · fonte del testo