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ALa spesa annua a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per IV pagamento delle pensioni, degli assegni e delle indennita' ed a quella relativa ai contributi da versare, dalla stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali ed alla Mutua sanitaria di Trieste, per l'assistenza sanitaria dei pensionati, si provvede con le entrate dei predetti Fondi pensioni e con un contributo dello Stato.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1688~art1 · fonte del testo