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Il contributo dello Stato alla spesa annua per i trattamenti di pensione previsto all'articolo 1 della presente legge, e' stabilito, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra l'anzidetta spesa e lo ammontare complessivo delle entrate indicate nel precedente articolo 2. Il contributo di cui al precedente comma, da versarsi all'Azienda ferroviaria in rate mensili, e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in apposito capitolo dal titolo "gestione dei fondi pensioni e sussidi" a pareggio della relativa gestione.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
