Per l'espletamento dei compiti relativi al collocamento e di quelli previsti al secondo comma del precedente art. 1, nei Comuni e localita' di minore importanza determinati con propri decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad avvalersi dell'opera di "Corrispondenti" prescelti tra le persone che abbiano particolare conoscenza dei problemi del lavoro, anche tra i pensionati.

Testo vigente dal 25 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art12 · fonte del testo