((L'assunzione dei collocatori e' effettuata con contratto quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sara' approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro. I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato puo' essere licenziato ai giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno ed indennita'. L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Per l'ammissione al concorso occorre il possesso del titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato. Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive. I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi. Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti e' riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo)).

Testo vigente dal 11 agosto 1961

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 1961

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1956 al 11 agosto 1961. 146 parole tolte, 126 parole aggiunte.

L'assunzione dei collocatori e' effettuata con contratto quinquennaleaggiunto: , disciplinato sulla base di apposito contratto tipoaggiunto: , che sara' approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tolto: di intesa colaggiunto: , di intesa con il Ministro per il tesoro. I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il quale l'impiegato puo' essere licenziato tolto: a aggiunto: ai giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno tolto: od aggiunto: ed indennita'. L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica iniziale di tolto: collocatori di III classe aggiunto: collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Per l'ammissione al concorso occorre il possesso tolto: dei titoli richiesti al personale di ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione aggiunto: del titoli e dei requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato. Per tolto: l'espletamento dei concorsi il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, almeno tre mesi prima del loro inizio, stabilira' con proprio decreto il programma degli esami, in cui dovranno fra l'altro essere compresi i necessari elementi di legislazione sociale, e provvedera' alla nomina dei membri delle Commissioni regionali esaminatrici. Di dette Commissioni dovranno far parte: il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, presidente; due funzionari degli Uffici provinciali del lavoro; un professore di materie giuridiche. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nel decreto che stabilire i programmi e le modalita' per i concorsi puo' tener presente la valutazione del titolo derivante dall'aver esercitato le mansioni di corrispondente collocatore di cui all'art. 12 aggiunto: i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive. I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi. Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti e' riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art4 · fonte del testo