Agli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del capitolo 1501 (stipendi ed assegni fissi) e degli altri competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Testo vigente dal 18 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-04;516~art2 · fonte del testo