I dipendenti del Ministero dell'Africa italiana assunti dalla stessa Amministrazione, con contratto tipo e con contratto a tempo indeterminato, per la vigilanza degli istituti di prevenzione e di pena delle colonie ed attualmente comandati in servizio presso gli istituti di prevenzione, e di pena metropolitani, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, possono, a domanda, conseguire la nomina ad agente di custodia, ove abbiano i requisiti indicati nel seguente art. 2.

Testo vigente dal 23 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-08-30;1087~art1 · fonte del testo