Alla detta nomina possono aspirare i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana attualmente comandati in servizio di custodia presso gli istituti di prevenzione e di pena metropolitani, che hanno i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381; pero' il limite massimo di anni 35, di cui al n. 1 di detto art. 2, va riferito non gia' alla data di presentazione della domanda per ottenere la nomina stessa, ma a quella della assunzione in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa. Inoltre gli aspiranti devono avere prestato complessivamente almeno due anni di effettivo servizio presso gli stabilimenti coloniali o metropolitani. Le nomine di che trattasi sono limitate ai posti vacanti nell'organico stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381. Gli aspiranti devono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da L. 32, corredata dei documenti indicati dall'art. 3 di tale ultimo decreto.
Testo vigente dal 23 ottobre 1951
