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L'inquadramento di cui al precedente articolo e' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di eta', che viene elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento stesso e' altresi' subordinato alla condizione che gli interessati intrattengano rapporto di lavoro con l'Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano, alla stessa data, prestato la propria opera, nei servizi gia' ritenuti utili per la loro assunzione a contratto di diritto privato, per almeno 300 giornate di effettivo servizio, cumulativamente considerate alle dirette dipendenze dell'Azienda ed alle dipendenze delle imprese private. L'inquadramento viene effettuato nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni di utilizzazione nel rapporto di diritto privato, secondo la perequazione economica, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192. In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento medesimo viene effettuato in altra qualifica di prima assunzione anche di gruppo inferiore. E' escluso dall'inquadramento il personale che fruisca di trattamento ordinario di pensione per precedente rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o sia titolare di assegno vitalizio a carico del fondo di previdenza per gli assuntori di cui alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Testo in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1443~art2 · fonte del testo