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Alle maggiori spese di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con correlative riduzioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1963-64, nei capitoli "forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse". Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 7 novembre 1963 al 16 dicembre 2010
