All'onere derivante dai precedenti articoli 14 e 15, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1981, in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984, ed in lire 700 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento minimo di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-22;593~art16 · fonte su Normattiva