Al personale assunto a norma del precedente articolo 14 compete, per le giornate di effettiva presenza, il trattamento economico iniziale previsto per il personale statale di ruolo del IV livello, oltre agli eventuali assegni familiari per le persone a carico. Competono, inoltre, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilita' dello stipendio in godimento. I ratei della tredicesima mensilita' ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio. Il personale in questione ha diritto inoltre all'assistenza sanitaria secondo le disposizioni di legge ed e' iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

Testo vigente dal 26 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-22;593~art15 · fonte su Normattiva