Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra.
- Art. 1 — Istanza di conferma delle domande già presentate e non definite con provvedimento formale
- Art. 2 — Termine di presentazione dell'istanza di conferma - Decadenza
- Art. 3 — Provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti
- Art. 4 — Richiesta dell'amministrazione di notizie, atti, e documenti
- Art. 5 — Operatività della decadenza
- Art. 6 — Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti
- Art. 7 — Liquidazioni forfettarie di danni di guerra
- Art. 8 — Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000
- Art. 9 — Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio
- Art. 10 — Sanatoria per contributi diretti statali
- Art. 11 — Facoltà di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge
- Art. 12 — Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria
- Art. 13 — Modalità di pagamento
- Art. 14 — Assunzioni temporanee di personale
- Art. 15 — Trattamento economico, previdenziale e sanitario del personale temporaneo
- Art. 16 — Copertura dell'onere relativo al personale temporaneo
- Art. 17 — Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza
- Art. 18 — Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
- Art. 19 — Trasferimento delle competenze del Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro