Per la valutazione dei danni, nonche' per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli uffici liquidatori possono avvalersi degli uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni. Qualora l'entita' dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a L. 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, e' fissata forfettariamente in L. 30.000. Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 7.

Testo vigente dal 26 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-22;593~art8 · fonte su Normattiva