((Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10. Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria. Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte. Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e' di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90. Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare. Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200. Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia)).

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 122/1986

    Altra decisione
    30 aprile 1986

    Va ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma secondo, seconda parte, della legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero), secondo il quale i titolari dei beni già posti sotto la sovranità italiana, i quali, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno, per detti beni, di un ulteriore coefficiente di rivalutazione di solo 15 volte il valore al 1938. La questione è stata infatti sollevata sotto il profilo che detta norma prevederebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore - circa l'effettiva entità dell'indennizzo - rispetto a quanto stabilito per i titolari di beni che si trovino in territori di Stati con i quali non siano intervenuti appositi accordi con lo Stato italiano o che, a prescindere dallo Stato in cui il bene si trovava, all'entrata in vigore della legge n. 16 del 1980, non abbiano presentato domanda di indennizzo. Ma, successivamente alla proposizione della questione stessa, è sopraggiunta la legge 5 aprile 1985, n. 135, il cui art. 4 sostituisce, prevedendo nuovi e più elevati parametri di rivalutazione, l'art. 5 della l. n. 16 del 1980, nel quale è contenuta la norma censurata, cosicché si impone una nuova valutazione, da parte del giudice rimettente, in ordine alla perdurante sussistenza dei presupposti che lo hanno indotto a sollevare la questione.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni · Art. 5 Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero · Art. 4 Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;16~art5 · fonte su Normattiva