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La cognizione delle controversie di cui all'art. 1 e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita' e al Consiglio di Stato per quanto riguarda la legittimita' del provvedimento di requisizione.

Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-11;246~art2 · fonte del testo