Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1957 al 9 ottobre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'art. 2, nel termine di sei mesi dalla comunicazione prevista dall'art. 3, a pena di decadenza. Per i procedimenti pendenti in secondo grado davanti al Comitato giurisdizionale centrale, dei quali deve conoscere il giudice ordinario ai sensi dell'art. 2, la riassunzione e' fatta davanti all'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente in grado di appello se la decisione fosse stata pronunciata dal giudice ordinario. La riassunzione e' fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-04-11;246~art4 · fonte del testo