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I procedimenti pendenti sono riassunti, a cura di parte, avanti al giudice competente ai sensi dell'art. 2, nel termine di sei mesi dalla comunicazione prevista dall'art. 3, a pena di decadenza. Per i procedimenti pendenti in secondo grado davanti al Comitato giurisdizionale centrale, dei quali deve conoscere il giudice ordinario ai sensi dell'art. 2, la riassunzione e' fatta davanti all'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente in grado di appello se la decisione fosse stata pronunciata dal giudice ordinario. La riassunzione e' fatta secondo le norme che regolano l'atto introduttivo innanzi al giudice adito.

Testo in vigore dal 30 aprile 1957 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-04-11;246~art4 · fonte del testo